Il Collegio dei Probiviri

Lo statuto tipo del Credito Cooperativo prevede la nomina del Collegio dei Probiviri. (art. 45)

Il codice civile non prevede tale struttura tra gli organi sociali. Comunque, questa figura è ben nota nelle cooperative, nelle organizzazioni politiche e sindacali, oltre che in talune associazioni.

Il collegio dei Probiviri è competente a decidere sul ricorso dei soci in caso di esclusione e a dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società concernenti l’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e, comunque, riguardanti i rapporti sociali.(art. 45 dello statuto tipo)

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. La decisione viene assunta entro 60 giorni.

È stata attribuita alla competenza del collegio dei Probiviri anche il riesame delle domande di ammissione a socio rigettate dal Consiglio di Amministrazione. (D.Lgs. 342-1999)

La previsione statutaria del collegio e delle sue competenze non esclude comunque il ricorso in sede giudiziaria.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra non soci. Alcuni statuti prevedono la scelta dei Probiviri anche tra i soci. Il mandato ha durata triennale, senza limiti di rieleggibilità. Il presidente è designato dalla Federazione locale, mentre i rimanenti componenti sono eletti dall’assemblea. Potrebbe essere opportuno sottoporre a votazione assembleare anche la designazione del presidente del collegio da parte della Federazione locale, cui spetta comunque il compito di tale indicazione.

I probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

 

Sig. Rocco Tondini
Avvocato
Presidente del Consiglio dei Probiviri
  
Dott. Francesco CiarrocchiMembro effettivo
  
Avv. Elvio Fortuna
Avvocato
Membro effettivo
  
Sig.Lantino RomaniMembro supplente
  
Dott. Fraioli ArcangeloMembro supplente