Lo statuto tipo del Credito Cooperativo prevede la nomina del Collegio dei Probiviri. (art. 45)
Il codice civile non prevede tale struttura tra gli organi sociali. Comunque, questa figura è ben nota nelle cooperative, nelle organizzazioni politiche e sindacali, oltre che in talune associazioni.
Il collegio dei Probiviri è competente a decidere sul ricorso dei soci in caso di esclusione e a dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società concernenti l’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e, comunque, riguardanti i rapporti sociali.(art. 45 dello statuto tipo)
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. La decisione viene assunta entro 60 giorni.
È stata attribuita alla competenza del collegio dei Probiviri anche il riesame delle domande di ammissione a socio rigettate dal Consiglio di Amministrazione. (D.Lgs. 342-1999)
La previsione statutaria del collegio e delle sue competenze non esclude comunque il ricorso in sede giudiziaria.
Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra non soci. Alcuni statuti prevedono la scelta dei Probiviri anche tra i soci. Il mandato ha durata triennale, senza limiti di rieleggibilità. Il presidente è designato dalla Federazione locale, mentre i rimanenti componenti sono eletti dall’assemblea. Potrebbe essere opportuno sottoporre a votazione assembleare anche la designazione del presidente del collegio da parte della Federazione locale, cui spetta comunque il compito di tale indicazione.
I probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
| Sig. Rocco Tondini Avvocato | Presidente del Consiglio dei Probiviri |
| Dott. Francesco Ciarrocchi | Membro effettivo |
| Avv. Elvio Fortuna Avvocato | Membro effettivo |
| Sig.Lantino Romani | Membro supplente |
| Dott. Fraioli Arcangelo | Membro supplente |
